MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Prot. n. 34647
Roma, 10 novembre 2021
In data 9 novembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 267 la legge 9 novembre 2021, n. 156 (1), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (2), recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della citata legge n. 156 del 2021 (1), essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: quindi il 10 novembre 2021.
Come è noto, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del DL n.121 del 2021 (2) aveva modificato l’articolo 116 (3), comma 9, del CdS prevedendo che, ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB fosse necessario anche “l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.”.
In sede di conversione, tale previsione è stata integrata disponendo che il corso può essere frequentato “anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123”.
Pertanto, a decorrere dal 10 novembre 2021, ai fini della domanda di conseguimento di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB potrà essere utilmente esibita un’attestazione di frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso erogato da un’autoscuola.
Per completezza espositiva si rappresenta che con decreto del Ministro della Salute sarà dettata la disciplina delle modalità con cui i medesimi corsi potranno essere eventualmente erogati anche da altri istituti dedicati all’educazione stradale.
L’articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021 (2), come convertito, ha modificato l’articolo 117 (4), comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t fermo restando il limite, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza massima pari a 70 kW.
A decorrere dal 10 novembre 2021 tale limite “non si applica se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”.
Tanto premesso si chiarisce che le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a decorrere dal 10 novembre 2021 avranno validità pari a dodici mesi: entro tale termine sarà consentito al candidato al conseguimento di una patente di guida sostenere complessivamente al massimo tre volte la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica di guida).
Le predette disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate, a decorrere dalla medesima data, a conducenti sottoposti ad esame di revisione.
Restano applicabili le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24583 (8) del 30 luglio 2019 recante istruzioni in materia di riporto dell’esame di teoria con l’avvertenza che, a decorrere dal 10 novembre 2021:
Ferma restando l’applicazione di tale disciplina, ed il riconoscimento dei conseguenti diritti in favore del candidato al conseguimento di una patente di guida, si rappresenta ulteriormente che fino all’adeguamento delle procedure informatiche che gestiscono la durata del foglio rosa ed il numero delle prove di guida esperibili, nulla sarà formalmente innovato nella modulistica da presentarsi e/o emessa.
Tuttavia, come è evidentemente, ovunque si leggerà che la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida ha la durata di “6 mesi”, dovrà intendersi “12 mesi”: le procedure informatiche del CED provvederanno in ogni caso ad archiviare il dato relativo alla validità del foglio rosa in modo coerente con le nuove disposizioni.
Con successiva circolare saranno dettate le opportune istruzioni per la compilazione del campo relativo alla terza prova pratica di guida, attualmente non presente nel modello TT2112.
L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021 (2), come convertito dalla legge n. 156 del 2021 (1) in commento, ha ulteriormente modificato i commi 3 ed 8 dell’articolo 122 (6) CdS ed ha soppresso il comma 5 (cfr. lettera d- quater rispettivamente n. 1), n. 4) e n. 2)).
Ai fini di quel che qui rileva, per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 10 novembre 2021 gli “aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore” non è più prescritto di esercitarsi alla guida “in luoghi poco frequentati”.
Infine, l’articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021 (2), come convertito dalla legge n. 156 del 2021 (1) in commento, ha modificato l’articolo 126-bis (7), comma 3, CdS prevedendo che: “Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Per effetto della disposizione in commento, questa Direzione generale non procederà ad alcuna altra forma di comunicazione dell’avvenuta decurtazione di punteggio.
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IL DIRETTORE GENERALE