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Articolo CDS
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Argomento
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Cosa manca?
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Art. 97 comma 3 bis – Circolazione dei ciclomotori |
Con questa modifica, è stato formalizzato ciò che accade già nel settore auto, ovvero in caso di trasferimento di residenza, ai proprietari dei ciclomotori non viene più inviato il tagliando cartaceo da applicare sulla carta di circolazione, in quanto tutta la procedura è informatizzata e i dati dei veicoli sono disponibili integralmente e in forma digitale nell’archivio nazionale dei veicoli. |
- un provvedimento attuativo
- l’implementazione delle necessarie procedure telematiche
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Art. 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole e
Art. 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici |
Le operazioni di immatricolazione, emissione carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica, targatura delle macchine agricole e macchine operatrici sono svolte dagli Uffici Motorizzazione Civile anche per il tramite degli enti di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in via esclusiva attraverso il collegamento telematico con il CED (Centro Elaborazione Dati). |
- Un provvedimento attuativo
- l’implementazione delle necessarie procedure telematiche
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Art. 116 comma 3 – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore |
Con la patente B (conseguita da almeno due anni), è possibile guidare veicoli isolati senza rimorchio adibiti al trasporto merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi (idrogeno, gnc, gpl, elettrici: quelli elencati dall’art. 2 della Direttiva 96/53/CE) e che l’eccesso di massa non sia dovuto all’aumento della capacità di carico, ma al peso delle sole batterie o serbatoi alternativi.
La modifica permetterà a tutti i corrieri che adesso si spostano con i veicoli leggeri nelle città di guidare, con la stessa patente, anche veicoli leggermente più pesanti purchè alimentati con combustibili alternativi o per via della presenza della batteria. |
- una procedura presso la Commissione Europea
- un decreto attuativo per disciplinare le modalità di annotazione dell’eccesso di massa sulla carta di circolazione.
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Art. 120 comma 6 bis – Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita |
Anche questa modifica di legge sembra essere stata inserita appositamente per evitare che, “fatta la legge, si trovi l’inganno”, come spesso e volentieri accade in Italia: nella fattispecie si vuole impedire che ai conducenti, a cui è stata revocata la patente per reati penali, sia permessa la circolazione con le biciclette a pedalata assistita. Il giudice (nella sentenza di condanna o applicando una misura di sicurezza o prevenzione) e il prefetto (con i divieti previsti dal TU – Testo Unico sugli stupefacenti, DPR 309/1990 o revocando la patente ai condannati) possono vietare la conduzione di velocipedi a velocità assistita fino a che dura la condanna. |
- Un provvedimento attuativo
- l’implementazione delle necessarie procedure telematiche
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Art. 123 comma 7 bis – Nuove autoscuole |
L’apertura di una nuova scuola guida è subordinata alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) inviata telematicamente allo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) istituito presso il comune competente per territorio.
L’ente concedente deve verificare i requisiti richiesti per l’apertura, dunque si tratta di una SCIA condizionata e non semplice.
Per i veicoli, vale inizialmente l’autocertificazione fino ad autorizzazione ottenuta e successiva immatricolazione. Per iniziare l’attività si dovrà aspettare la comunicazione dello sportello unico che attesti la regolarità della richiesta di avvio. |
Una circolare apposita della Direzione Generale della Motorizzazione con le istruzioni per l’attuazione di questa disposizione. |
Art. 123 comma 7 – Autoscuole |
Il concetto che sta alla base di questa disposizione è che l’esame pratico moto è stato già fatto. Si evita di rifare lo stesso esame per le estensioni da A1 a A2 e da A2 ad A se si sostituisce con il corso di formazione.
Per l’estensione da patente A1 ad A2 e da A2 ad A si può svolgere un corso di formazione presso l’autoscuola, senza esame.
Questa norma attua la direttiva 2006/126/CE che ha previsto questo corso in sostituzione della prova di guida. La formazione dovrà durare almeno 7 ore (Allegato VI direttiva 2006/126/CE) e dovrà essere svolta sulla base di tutti gli aspetti previsti al punto 6 dell’allegato II della Direttiva.
In Francia, dove la Direttiva è stata recepita da tempo, le 7 ore consistono in: 2 ore di teoria; 2 ore di pratica in area chiusa; 3 ore di pratica su strada.
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Un decreto MIMS che dovrà disciplinare:
- le modalità di approvazione e controllo del completamento della formazione (ai sensi dell’art. 7 punto 1 lett. c della direttiva 2006/126/CE);
- la durata della formazione (in coerenza con il punto 2 dell’allegato VI alla direttiva).
- il programma della formazione (in coerenza con i punti 3 dell’allegato VI alla direttiva).
I tempi per l’elaborazione del decreto si annunciano lunghi per via dell’insediamento del nuovo ministro.
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Art. 203 – Ricorso al prefetto |
E’ molto difficile avviare procedure di riscossione o iscrizione a ruolo nei confronti di chi commette un’infrazione a bordo di veicoli immatricolati all’estero. Con la modifica di questa norma, la riscossione di una multa può essere attivata nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo immatricolato all’estero. |
Un decreto del MIMS e del MINT
(Ministero dell’Interno) dovrà determinare le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse. |
Disposizioni già in vigore:
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Art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati |
Viene stabilito che deve essere il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), con un apposito decreto, a individuare le tipologie di Comuni che possono delimitare le ZTL e imporre gli ingressi a pagamento, le modalità di riscossione e le tariffe massime. Sono esenti dal pagamento i veicoli ibridi ed elettrici. |
Art. 24 – Pertinenze delle strade |
Si tratta di una precisazione importante, perché viene chiarito “chi deve fare che cosa”, in particolare per quello che riguarda le colonnine di ricarica, viene chiarito che si estende ad esse il criterio autorizzativo previsto per le aree di servizio.
L’autorizzazione deve tener conto delle norme di installazione delle colonnine già approvate negli scorsi anni, che diventano norme di riferimento. In questo modo diventano omogenei i criteri di installazione di queste pertinenze. |
Art. 47 comma 2 – Classificazione dei veicoli |
Ormai i veicoli elettrici si stanno diffondendo sempre di più, e finalmente la classificazione europea e quella italiana sono allineate: questa era una modifica necessaria e improrogabile con migliori specifiche per i veicoli di categoria L1e – L2e – L3e – L4e. |
Art. 50 (commi 1 e 2, 2 bis e 2 ter) – Velocipedi |
Il legislatore vuole punire pesantemente chi manomette le biciclette a pedalata assistita (dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibite al trasporto di merci), facendole andare più veloci, e lo fa in modo diretto e indiretto.
Diretto, perché stabilisce una sanzione per questo tipo di operazione illecita, la manomissione dei blocchi di velocità, e indiretto perché equipara la bici manomessa a un ciclomotore, con tutti gli oneri che ne conseguono: casco, targa, patente. Il conducente che viene dunque sorpreso su di una bici elettrica manomessa dovrà fare i conti con un verbale di notifica molto corposo che comprende anche sanzioni per mancato uso del casco, assenza di targa, guida senza patente. |
Art. 61 – Sagoma limite |
Viene recepito il Regolamento comunitario 535/2021/UE. Pur mantenendo il rispetto delle fasce di ingombro e l’iscrivibilità in curva, è possibile equipaggiare veicoli o complessi di veicoli con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici che possono superare le lunghezze totali massime standard. Questi dispositivi devono rispettare i requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea. Le appendici dinamiche devono essere rimosse o ritratte in presenza di utenti vulnerabili, o su strade con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h; devono essere compatibili con le operazioni di trasporto intermodali e non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privi di esse. |
Art. 116 comma 11 |
I titolari di patenti di categoria C1, C, C1E, CE anche speciali e D1, D, D1E e DE anche speciali
conseguono la CQC quando richiesto dalle norme comunitarie. |
Art. 117 comma 2 bis – Limitazioni nella guida |
Sappiamo che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi un rapporto potenza tara superiore a 55 kw/t. Ora, è stata aggiunta anche la specifica per le autovetture elettriche o ibride plug-in, stabilendo che il limite di potenza specifica sia di 65 kW/t compreso il peso della batteria. |
Art. 121 comma 3 – Esame di idoneità |
Il MIMS vuole riscrivere le regole per diventare esaminatore, al fine di risolvere l’annoso problema della mancanza di personale addetto allo scopo.
Potranno ricoprire la carica di esaminatori tutti i dipendenti MIMS (e non più della sola Direzione Generale per la Motorizzazione) che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale e superato un esame di abilitazione. |
Art. 126 comma 8 ter – Durata e conferma della patente di guida |
Erano già uscite delle circolari al proposito, ma adesso assume tutti i crismi dell’ufficialità l’obbligo, per chi “si è dimenticato” di rinnovare la patente, da oltre 5 anni (considerando anche le proroghe del COVID), di rifare un esame pratico per verificare la sussistenza di tutti i requisiti psicofisici e tecnici per guidare.
Questo esame si chiama “esperimento di guida”. Per esercitarsi, come “foglio rosa” vale la ricevuta di prenotazione dell’esame.
Se il candidato non si presenta all’esame: la patente viene sospesa a tempo indeterminato o fino ad esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che il candidato dovrà richiedere (con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 128 comma 2 in caso di circolazione).
Se il candidato viene respinto all’esame: la patente viene revocata, con l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 116 comma 15 CdS in caso di circolazione dopo la notifica del provvedimento. |
Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi |
Cambiano le tolleranze per il sovraccarico: la tolleranza è sempre del 5 % se il peso è verificato su di una bilancia “di tipo statico”, mentre è del 10 % se si usano strumenti di pesa di tipo dinamico, in dotazione esclusiva agli organi di Polizia (utilizzabili anche in controllo remoto su alcuni tratti autostradali). Cambia il calcolo, ma non la sostanza (si parla di tolleranza nella misurazione e non più di franchigia).
Le pese dinamiche devono ottenere una doppia omologazione MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) + MIMS. Per i veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, c’è una tolleranza generale di 1 tonnellata in più. |
Art. 190 comma 7 – Comportamento dei pedoni |
Le macchine per uso invalidi già potevano circolare negli spazi riservati ai pedoni, ma il MIMS ha ritenuto utile anche specificare che le stesse possono circolare anche sui percorsi ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali nonchè, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. Certamente, scritte così le regole, non ci sono dubbi sul fatto che le persone con disabilità sono maggiormente favorite nei loro spostamenti e autorizzate a circolare anche su questo tipo di percorsi. |
Art. 198 bis – Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni |
Questo articolo introduce un principio nuovo che permette al conducente, multato più volte per lo stesso illecito amministrativo, di “assorbire” in un unico illecito tutte le violazioni riconducibili allo stesso articolo e comma, rilevate ma non ancora contestate.
Le violazioni devono riguardare solo i requisiti tecnici e amministrativi riferiti al mezzo. Restano escluse le violazioni di norme di comportamento. Pensiamo, ad esempio, al caso di un veicolo che continua a circolare senza effettuare la revisione nei tempi prescritti, o senza copertura assicurativa.
Queste infrazioni verranno con tutta probabilità rilevate da decine di telecamere, anche in tempi diversi, con il rischio per l’interessato di dover pagare decine di sanzioni per una stessa violazione amministrativa. Il responsabile che si avvale di questo articolo paga “solo” il triplo del minimo previsto per poter assorbire tutti gli altri illeciti simili, commessi entro i 90 giorni precedenti la disposizione contestata. Il primo illecito che viene notificato (con notificazione immediata o con controllo remoto) diventa l’illecito principale che assorbe in sè tutti gli altri (della stessa identica tipologia) commessi fino ad un massimo di 90 giorni prima.
E’ bene considerare che l’illecito principale non estingue in modo automatico tutti gli altri, ma è l’utente che dovrà chiedere (a ogni ufficio che ha accertato la violazione) l’archiviazione degli altri verbali, sostenendo per ciascuno le spese di accertamento e notifica. |
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