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Circolare – 22.12.2020 – Prot. n. 36921 – Formazione a distanza

Circolare – 22/12/2020 – Prot. n. 36921 – Formazione a distanza

OGGETTO: Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

OGGETTO: Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione.

L’articolo 1, comma 10, lettera s), del decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020, tra l’altro dispone che sono consentiti, “anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione”.

La suddetta previsione normativa richiede una valutazione non solo delle concrete modalità operative di un’eventuale formazione a distanza (di seguito FAD) ma, ancor prima, della stessa possibilità di ricorrere a tale modalità di erogazione dei corsi in parola, in coerenza con le finalità alle quali gli stessi corsi sono preordinati, anche alla luce della loro disciplina ordinaria: sotto questo profilo, appare preliminarmente opportuno prendere considerazione se i corsi in parola, a regime ordinario, sono certificati o meno e se prevedono o no un esame finale.

Ulteriore profilo di valutazione attiene alla circostanza che i corsi in parola siano oggetto di previsioni comunitarie, eventualmente anche con riferimento alla FAD.

Alla luce di queste premesse, ed in relazione a ciascun corso di competenza della scrivente Direzione Generale, ed ad ulteriore integrazione delle linee guida di cui alle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20, di seguito si riportano puntuali istruzioni circa la possibilità di ricorrere alla FAD e, nel caso, sulle relative modalità.

QUANTO AI CORSI DI RECUPERO PUNTI
Come è noto, l’articolo 126-bis CdS disciplina la patente a punti e dispone, nella tabella allegata, i punti da sottrarsi dalla patente, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nei casi di violazione di norme comportamentali previste dalla tabella stessa. Ai sensi del comma 4, a seguito della frequenza di specifici corsi di recupero, è possibile ottenere riaccredito del punteggio, nelle forme e nei limiti ivi previsti.
È altresì noto che la disciplina dell’articolo 126-bis CdS si applica anche alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB (art. 23 del d.lgs. n. 286 del 2005 e successive modificazioni).
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 ed il decreto dirigenziale 22 ottobre 2010, recano rispettivamente la disciplina dei «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida» e “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del Codice della strada”.
In considerazione della natura di sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punteggio, dell’esiguità delle ore dei corsi previste per il recupero dei punti detratti, nonché dell’assenza di esame al termine degli stessi, si ritiene che la FAD non assicuri il raggiungimento della finalità dei corsi in parola.
Pertanto per corsi di recupero punti sulla patente di guida, sulla CQC e sul CAP di tipo KB non è consentito il ricorso alla FAD.

QUANTO ALLE LEZIONI TEORICHE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA E DEI CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KA E KB
Preliminarmente va considerato che, fatta salva la previsione di cui all’articolo 122, comma 5-bis, CdS in materia di lezioni di guida obbligatorie e certificate per il conseguimento della patente di categoria B, la formazione del candidato al conseguimento della patente di guida o di un CAP può avvenire anche da “privatista”: pertanto, la scelta di un allievo di iscriversi presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica per la frequenza dei relativi corsi sembra esprimere una preferenza per il valore aggiunto che è insito nella formazione in presenza e nell’interazione con il docente.
È altresì da considerarsi che, ai fini di quello che qui rileva, la durata minima delle lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida, anche speciali, e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è prevista dall’articolo 12 decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni, “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”;
l’articolo 13, in materia di registri, disciplina le formalità, rilevanti anche ai fini fiscali e di corretto esercizio dell’attività di autoscuola, in materia di iscrizione dell’allievo all’autoscuola e di frequenza dello stesso, ma – in coerenza con la scelta volontaria di frequentare un simile corso – non è prevista alcuna forma di certificazione di tali lezioni a fine corso.
Rileva, infine, la previsione di cui all’articolo 123, comma 11-bis, CdS che punisce l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.
Alla luce di tali premesse, si ritiene che un ricorso generalizzato alla FAD nei corsi teorici per il conseguimento della patente di guida ed i CAP, per un verso possa vanificare il fine atteso dall’allievo che sceglie di seguire un corso presso un’autoscuola piuttosto che prepararsi da privatista, per altro possa favorire un fenomeno di elusione della disciplina amministrativa e fiscale in materia di autoscuole e complicarne la relativa attività di vigilanza.
Per tali ragioni si ritiene di poter consentire la FAD nei corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di guida e dei CAP nei soli territori di cui all’articolo 3 del d.P.C.M. 3 novembre 2020, che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” ai sensi del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, allegato al medesimo d.P.C.M: in tali zone, infatti, potrebbe esservi una oggettiva difficoltà a compiere gli spostamenti necessari per raggiungere la sede del soggetto erogatore del corso.
Nei limiti su indicati, la FAD può comunque essere erogata nel rispetto dei seguenti principi:
– l’erogazione e la fruizione dei corsi in oggetto, anche con modalità FAD, non esonera il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza, presso la propria sede e nelle proprie aule, nei giorni e negli orari stabiliti;
– le lezioni con modalità FAD sono erogate esclusivamente in favore di allievi regolarmente iscritti nel registro delle iscrizioni dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, e nei registri specifici di ciascun corso, in conformità alle prescrizioni di cui all’art.13 del citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni;
– l’erogazione e la fruizione dei corsi in oggetto con modalità FAD prevede l’utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile, di uno smart-phone, di un tablet o simili strumenti informatici e presuppone l’utilizzazione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet;
– l’erogazione dei corsi in oggetto con modalità FAD può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con modalità atte a garantire almeno l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali;
– è fatto divieto di l’utilizzo di piattaforme aperte ad un pubblico indifferenziato (ad esempio Youtube, Facebook, etc.) in quanto potenzialmente idonee ad eludere la normativa in materia fiscale e di controlli dell’attività amministrativa di verifica della regolarità dell’esercizio dell’attività di autoscuola, potendone configurare anche l’esercizio abusivo;
– per l’accesso all’aula virtuale, attraverso la piattaforma webinar prescelta, il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia, al più tardi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuna lezione giornaliera, a tutti gli allievi del corso;
– nulla è innovato nelle modalità di espletamento delle attività di vigilanza amministrativa e tecnica, fatto salvo l’obbligo del soggetto erogatore di esporre, ove richiesto, l’elenco degli allievi collegati on line.

QUANTO AI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA CQC
Con riferimento ai corsi di qualificazione inziale e di formazione periodica CQC deve considerarsi che gli stessi sono disciplinati, in coerenza con la normativa armonizzata comunitaria, prevedendo un obbligo di presenza e, conseguentemente, una disciplina finalizzata alla verifica delle assenze ed una certificazione finale dell’avvenuta frequenza del corso.
Inoltre la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, come recepita nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 50, prevede – tra l’altro – che possa essere accordato il ricorso ad “elearning ed apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione” stessa.
Sulla base di tale presupposto, questa Direzione Generale aveva già dettato disposizioni con circolare prot. n. 30693 del 30 ottobre 2020, recante “Disciplina dell’e-learning “Causa COVID – 19” nei corsi di formazione periodica della CQC”, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1, comma 10, lettera s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, su menzionata.
Tuttavia, con l’entrata in vigore tale ultima disposizione è possibile, nei limiti della contingente emergenza sanitaria da COVID-19 alla quale il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 è preordinato, e fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione della citata circolare, disciplinare tali corsi con ricorso alla FAD, in luogo che l’e-learning, del quale la FAD costituisce solo un aspetto.
Pertanto è possibile disporre che, nelle more del decreto ministeriale di attuazione del citato decreto legislativo n. 50 del 2020 che definirà a regime le modalità e le procedure di fruizione dell’e-learning, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è consentita l’erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica anche facendo ricorso alla modalità FAD in misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma per la qualificazione inziale e non superiore a dieci ore per il programma di formazione periodica.
L’erogazione e la fruizione dei corsi in oggetto con modalità FAD prevede l’utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile, di uno smart-phone, di un tablet o simili strumenti informatici e presuppone l’utilizzazione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
Conseguentemente, la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in modalità e-learning, vale assenza.
L’erogazione delle lezioni della parte teorica del programma di qualificazione iniziale e di quelle di formazione periodica in modalità FAD, nei limiti su stabiliti, può avvenire attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con le seguenti modalità, atte a garantire almeno l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali.
In ragione della circostanza che l’art. 1, comma 10, lett. s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 consente, nel regime di emergenza epidemiologica da COVID-19 l’erogazione dei corsi in parola con modalità FAD, fino al perdurare di tale emergenziale stato non sono richieste le ulteriori modalità di “apprendimento collaborativo attraverso le attività delle comunità virtuali di apprendimento”, proprie dell’e-learning.

Calendario delle lezioni
La FAD non autorizza di per sé modifiche al calendario delle lezioni, come già comunicato ai competenti Uffici della Motorizzazione. Pertanto ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata nelle forme e con la tempistica già disciplinata dal DM 20 settembre 2013 e dalla circolare 19/11/2019 – Prot. n. 35677. Conseguentemente, nulla è innovato quanto alla durata complessiva giornaliera delle lezioni stesse.

Accesso all’aula virtuale
Per l’accesso all’aula virtuale, attraverso la piattaforma webinar prescelta, il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia, al più tardi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuna lezione giornaliera, a tutti gli allievi del corso e con PEC all’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente. A quest’ultimo è inviato anche l’elenco degli allievi iscritti al corso.
Ai fini della fruizione della lezione in modalità da remoto, l’allievo deve collegarsi all’aula virtuale nel giorno e nell’ora convenuta per ciascuna lezione del corso, in tempo utile per la rilevazione delle presenze, secondo le vigenti disposizioni.

Rilevazione delle presenze degli allievi connessi tramite piattaforma
Nei cinque minuti successivi a ciascuna fase di acquisizione delle firme degli allievi presenti fisicamente in aula, nelle forme e con le tempistiche già previste dalle vigenti disposizioni, il docente procede all’appello degli allievi iscritti al corso, verifica l’eventuale loro presenza in aula on line e, in quest’ultima ipotesi, ne annota la presenza sul registro con l’indicazione tra parentesi della sigla “FAD”. Entro e non oltre cinque minuti successivi al ventesimo (e non più quindicesimo) ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, anche on line, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10 della circolare 19/11/2019 – prot. n. 35677, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.

Vigilanza
Per finalità di verifica a campione, l’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente, attraverso il link comunicato dal soggetto erogatore del corso e ricevuto a mezzo PEC, può accedere in qualunque momento all’aula virtuale per verificare il numero degli allievi connessi da remoto o presenti fisicamente alle lezioni frontali, anche chiedendo agli stessi esibizione di un documento di identità. Per garantire l’effettività della verifica in parola, il predetto link di accesso deve essere ad accesso libero ed immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui al citato DM 20 settembre 2013 ed alla citata circolare 19/11/2019 – prot. n. 35677.

QUANTO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F.P.
È noto che la materia è disciplinata dalla direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, e successive modificazioni, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
Rilevano inoltre il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 – ADR 2019, recante “Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico”, ed in particolare il capitolo 8.2, ed il decreto del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 2006 recante “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”.
Dalle disposizioni di cui ai provvedimenti su menzionati, deriva, ai fini di quello che qui rileva, che:
– i certificati di formazione professionale sono rilasciati ed aggiornati nella validità dagli UMC a seguito frequenza di un corso, erogato da soggetti autorizzati, e superamento di un esame finale;
– non sussistendo ostativi nella citata normativa, può ritenersi conforme alle finalità dei corsi in parola prevedere per una parte degli stessi il ricorso alla FAD.
Tanto premesso, per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è consentita l’approvazione di corsi per il conseguimento o il rinnovo del certificato di formazione professionale c.f.p., anche facendo ricorso alla FAD, in misura non superiore a quella indicata nelle tabelle seguenti, stabilite con riferimento alla circolare prot. 27021 del 04.09.2019 – “Durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento ed il rinnovo del c.f.p. ADR” ed ai contenuti dell’ADR:

Programma di formazione iniziale (unità di insegnamento)
In presenza
(minimo)
Con FAD
(massimo)
Totale
Corso di base 8 10 18
Corso di specializzazione per il trasporto in cisterne 6 6 12
Corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 4 4 8
Corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 4 4 8

 

Programma di aggiornamento (unità di insegnamento)
In presenza
(minimo)
Con FAD
(massimo)
Totale
Corso di base 4 5 9
Corso di specializzazione per il trasporto in cisterne 3 3 6
Corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 2 2 4
Corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 2 2 4

Nulla è mutato per quanto riguarda le esercitazioni pratiche.
La richiesta di approvazione dei corsi e l’approvazione degli stessi da parte del competente UMC deve esplicitare le parti di programma erogate in modalità FAD nonché le modalità della loro fruizione.
La frequenza del corso in modalità FAD prevede l’utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile o di uno smart-phone, di un tablet o simili strumenti informatici e presuppone la fruizione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
La mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in FAD, vale assenza.
L’erogazione in modalità FAD può avvenire attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con modalità atte a garantire l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali.
La FAD non autorizza di per sé modifiche al calendario delle lezioni ed ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata nelle forme e con le consuete tempistiche.
Conseguentemente, nulla è innovato quanto alla durata complessiva giornaliera delle lezioni stesse.
Per l’accesso all’aula virtuale, attraverso la piattaforma webinar prescelta, il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia, al più tardi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuna lezione giornaliera, a tutti gli allievi del corso e con PEC all’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente. Ai fini della fruizione della lezione in modalità da remoto, l’allievo deve collegarsi all’aula virtuale nel giorno e nell’ora convenuta per ciascuna lezione del corso, in tempo utile per la rilevazione delle presenze, secondo le vigenti disposizioni.
Nei cinque minuti successivi a ciascuna fase di acquisizione delle firme degli allievi presenti fisicamente in aula, nelle forme e con le tempistiche già previste dalle vigenti disposizioni, il docente procede all’appello degli allievi iscritti al corso, verifica l’eventuale loro presenza in aula on line e, in quest’ultima ipotesi, ne annota la presenza sul registro con l’indicazione tra parentesi della sigla “FAD”.
Per finalità di verifica a campione, l’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente, attraverso il link comunicato dal soggetto erogatore del corso e ricevuto a mezzo PEC, può accedere in qualunque momento all’aula virtuale per verificare il numero degli allievi connessi da remoto o presenti fisicamente alle lezioni in presenza, anche chiedendo agli stessi esibizione di un documento di identità. Per garantire l’effettività della verifica in parola, il predetto link di accesso deve essere ad accesso libero ed immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui al citato decreto del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente circolare è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC, nonché di conseguimento o rinnovo di CFP già approvati o avviati previa approvazione dell’Ufficio della motorizzazione.
Si prega L’Unione delle Province Italiane, in indirizzo, di voler assicurare la massima diffusione della presente circolare.
Le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 30693 del 30 ottobre 2020, recante “Disciplina dell’e-learning “Causa COVID – 19” nei corsi di formazione periodica della CQC” sono sostituite dalle disposizioni corrispondenti della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro CALCHETTI

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