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Patente scaduta da oltre 5 anni – Esperimento di guida

Circolare – 09/08/2021 – Prot. n. 25660 – Esperimento di guida

OGGETTO: Procedura di rinnovo della patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida. Integrazioni ed istruzioni operative.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 25660 del 09/08/2021

Oggetto: Procedura di rinnovo della patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida. Integrazioni ed istruzioni operative.

Si fa seguito alla circolare n. 24645 del 29 lug 2021, per fornire istruzioni operative utili alla più armonica applicazione delle disposizioni impartite.

Il conducente, qualora acconsenta a sottoporsi all’“esperimento di guida”, dovrà compilare ed allegare alla richiesta di conferma di validità della propria patente il modulo TT 746 (con valorizzazione del campo (2) altre richieste con la seguente dicitura: esperimento di guida con veicolo (tipo e targa) e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)). Detto modulo dovrà essere corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.

Gli uffici rilasceranno agli interessati una ricevuta di prenotazione dell’“esperimento di guida”, valida per condurre il veicolo indicato per il giorno della prova.

La mancata volontà di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati, comporta l’avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S. e, in tal caso, a valle dell’emissione e della notifica del provvedimento di revisione, l’interessato, dovrà presentare idonea istanza utilizzando il modulo TT 746 (campo (1) esame di revisione).

I conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, potranno avanzare istanza di “esperimento di guida” secondo le sopra richiamate modalità. In caso di esito positivo dell’esperimento di guida, gli uffici procederanno alla cancellazione, motivata dal superamento della prova di guida, del provvedimento di revisione adottato. In caso di esito negativo dell’esperimento, il provvedimento di revisione verrà confermato inserendo un’apposita informativa (IF) nella maschera GE91.

Il candidato che si presenti all’“esperimento di guida” con il proprio veicolo, dovrà, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, co.2 del C.d.S..

Stante la prioritaria necessità di adottare ogni possibile misura atta al contenimento del contagio, il funzionario esaminatore dovrà seguire, all’interno dell’auto di servizio messa a disposizione dall’UMC competente, il veicolo condotto dal candidato accompagnato dall’istruttore. Le indicazioni sulle manovre da effettuarsi saranno impartite dall’esaminatore mediante sistema di rice-trasmittenti Walkie Talkie operanti su frequenza civile (secondo le modalità già in essere per gli esami di guida per patenti di cat. A).

È riconosciuta infine la facoltà di organizzare sedute di esami di guida nella forma “mista” ricomprendendo anche, oltre agli esami per il conseguimento della patente, “esperimenti di guida” e prove pratiche di revisione patente. Il tutto, evidentemente, nell’ambito dei massimali consentiti nel vigente nastro operativo.

Le procedure di cui alla circolare n. 24645 del 29 luglio 2021, così come integrate dalle presenti disposizioni, si applicano anche ai casi di conversione di patenti unionali scadute da più di cinque anni al momento della richiesta.

Le S.V. vorranno garantire all’utenza la massima diffusione dei contenuti della presente ed adottare le presenti disposizioni a decorrere dal 1.09.2021.

Ing. Pasquale D’Anzi


Aggiornamento del 9/8/21
Con circolare prot. 25660, sono state emanate integrazioni e istruzioni operative per espletare la procedura dell’esperimento di guida. Ad esempio, è stato specificato che, per condurre il veicolo alla prova suddetta, è valida la ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida.


Nel settore patenti, arriva una parola finora poco utilizzata in tale contesto, perché più affine al settore scientifico e tecnico: “esperimento di guida”.

Si è deciso di battezzare così la prova pratica che può confermare o negare la patente a chi si ritrova a volerla aggiornare a distanza di ben 5 anni dalla sua naturale scadenza. Perché, e il ragionamento non fa una piega, se una persona ha lasciato scadere la patente e non se ne è accorto per 5 anni e oltre, è evidente che non ha avuto necessità di utilizzarla, oppure ha seri problemi di memoria.

Ed allora, ecco la decisione da parte della Direzione Generale della Motorizzazione, di porre termine alla diversità di approccio dei singoli Uffici provinciali, che nel corso di questi anni hanno adottato procedure molto diverse tra di loro, caratterizzate da “margini di incertezza operativa che disorientano l’utenza”, e tali da determinare numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da dichiarazioni sostitutive quantomeno dubbie.

Come si suol dire, il direttore Pasquale D’Anzi ha voluto “tagliare la testa al toro” e adottare su scala nazionale un sistema in atto da diversi anni in alcuni isolati uffici, che sembra avere avuto risultati soddisfacenti. Nell’ultimo anno aveva già voluto estendere su scala nazionale il sistema, e l’aveva proposto in via sperimentale con la circolare 14622 del 4 febbraio 2020.

L’Ing D’Anzi nella circolare 24645 del 29 luglio 2021 conferma dunque una procedura che sembra risolvere il problema dell’incertezza operativa e stabilisce che, a partire dal 1 settembre 2021, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, debbano sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico). La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato.

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

 

Patente comprendente le categorie Esperimento/prova pratica di guida
CE e DE una di tali categorie
C (o C1) e DE categoria DE
CE e D (o D1) categoria CE
C1 (o C1E) e D categoria D
C e D1 (o D1E) categoria C
C e D una di tali categorie
C1E e D1E una di tali categorie
C1E e D1 categoria C1E
C1 e D1E categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122  comma 2 del CdS.

L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.

Anche la mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporterà la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio. La revisione della patente, ricordiamolo, comporta l’obbligo di sostenere di nuovo sia un esame di teoria sia un esame di pratica, entrambi esattamente uguali a quelli del primo conseguimento di patente. Vale la pena sottolineare però che, a fronte di un’istanza di revisione, il conducente ha tempo solo un anno e deve sostenere gli esami e superarli in una sola volta (fonte: circolare 117 del 18 maggio 2016): se è bocciato in una o nell’altra parola, la patente viene revocata.

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